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Aziende ed Enti


L’Ufficio placement si è dotato di un Career Center digitale e, pertanto, l’accesso ai servizi di placement prevede l’iscrizione alla piattaforma JobTeaser, disponibile al seguente link https://poliba.jobteaser.com/it/recruiter-solutions scegliendo il profilo “Azienda collegata all’ateneo” per  inserire annunci di tirocinio, lavoro e eventi CLICCA QUI.

Servizi per Aziende ed Enti

 

L’ufficio placement attiva i tirocini dopo la laurea presso aziende, enti e studi professionali con sede in Regione Puglia e in altre Regioni italiane.

Per informazioni, modalità di attivazione e tempistica rivolgersi a:
lucrezia.petolicchio@poliba.it; leonardo.mastropietro@poliba.it.

LINEE GUIDA DI ATTIVAZIONE IN REGIONE PUGLIA

Il Politecnico di Bari è soggetto promotore ai sensi dell’art. 4 comma 1 della Legge Regionale del 10 novembre 2023 n. 26.

Modalità di attivazione

I tirocini sono attivati sulla base di un’apposita convenzione stipulata con il soggetto promotore e di uno specifico piano formativo individuale.

Destinatari

a) persone in stato di disoccupazione; b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; c) lavoratori a rischio di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del d.lgs. 150/2015; d) persone già occupate e che siano in cerca di altra occupazione; e) persone svantaggiate; f) persone disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68; g) persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali; h) persone che hanno completato i percorsi di qualifica, diploma professionale e di istruzione secondaria superiore e terziaria entro i dodici mesi dal conseguimento del titolo.

Durata, impegno orario

  • I percorsi di tirocinio non possono avere una durata inferiore a due mesi e una durata superiore a sei mesi, comprensiva di proroghe e rinnovo.
  • La partecipazione al tirocinio non può comportare un impegno orario superiore all’orario settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro. L’impegno orario giornaliero è collocato ordinariamente in fascia diurna.

Requisiti soggetto ospitante

Il soggetto ospitante deve essere in possesso dei seguenti requisiti al momento dell’attivazione del tirocinio:

  • essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • garantire l’applicazione del CCNL di riferimento sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 68/1999;
  • non essere sottoposti a procedure concorsuali, salvo sia diversamente previsto da accordi sindacali;
  • non avere in corso, all’interno della medesima unità operativa, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga o altri trattamenti di integrazione salariale straordinari erogati dai fondi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2015, n. 148, per attività equivalenti a quelle oggetto del tirocinio, salva diversa previsione contenuta all’interno di specifici accordi sindacali. Non rientra nel già menzionato divieto l’ipotesi in cui il soggetto ospitante abbia in corso contratti di solidarietà di tipo espansivo;
  • salva l’ipotesi di specifici accordi sindacali, non avere effettuato, all’interno della medesima unità operativa nei dodici mesi che precedono l’attivazione del tirocinio, licenziamenti collettivi e licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei confronti di lavoratori impegnati in attività equivalenti a quelle a cui si riferisce il progetto formativo.

Limiti numerici e premialità

  • un tirocinante nelle unità operative fino a cinque dipendenti;
  • fino a due tirocinanti nelle unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti;
  • un numero di tirocinanti corrispondente a non più del 10 per cento dei dipendenti nelle unità operative che contino più di venti dipendenti: è consentito l’arrotondamento all’unità superiore;
  • Sono previste premialità laddove il soggetto ospitante sia certificato per la parità di genere oppure sia un’impresa artigiana esercente una attività del settore dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura.

Tutorato

  • Il tutor responsabile didattico-organizzativo nominato dal soggetto promotore può seguire contemporaneamente fino a un massimo di venti tirocinanti.
  • Il tutor designato dal soggetto ospitante può seguire contemporaneamente fino a un massimo di tre tirocinanti.

Indennità di partecipazione

  • Il tirocinante che abbia partecipato ad almeno il 70 per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo ha diritto a percepire una indennità, al lordo delle ritenute di legge, stabilita nella misura minima mensile di euro seicento per i primi sei mesi e di euro settecento oltre i sei mesi.
  • Qualora l’impegno orario settimanale previsto nel PFI sia inferiore al 70 per cento dell’orario settimanale previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, l’importo dell’indennità di partecipazione può essere proporzionalmente ridotto fino alla misura minima non inferiore a euro trecento mensili.

Organizzazione di recruiting, workshop, seminari e finanziamento di borse di studio per tesi magistrali.

Per maggiori informazioni contattare ufficioplacement@poliba.it

Tipologie

L'apprendistato di alta formazione e ricerca è un contratto di lavoro a contenuto formativo rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni. E’ finalizzato ad acquisire uno dei seguenti titoli di studio:

  • laurea triennale, magistrale e a ciclo unico;
  • master di primo o di secondo livello;
  • dottorato di ricerca;

nonché a svolgere attività di ricerca.

Si chiama “contratto formativo” perché alterna all’esperienza lavorativa momenti di “formazione”, che permettono ai giovani di acquisire un titolo di studio universitario. La formazione può svolgersi sia all’interno dell’impresa sia all’esterno, presso le istituzioni universitarie.

La formazione che gli apprendisti acquisiscono attraverso la partecipazione ai corsi universitari è ampliata, approfondita e contestualizzata in azienda, tramite l’esperienza diretta dei processi organizzativi, sociali e produttivi.

L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, che può essere stipulato da tutti i datori di lavoro di imprese private appartenenti a tutti i settori di attività.

Agli apprendisti sono riconosciute tutte le tutele (salariali, previdenziali etc.) di cui godono gli altri lavoratori dipendenti. La retribuzione è stabilita dalla contrattazione collettiva, con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, ed è progressiva.

Conseguimento titolo o progetto di ricerca

Il contratto di apprendistato deve essere sempre accompagnato dalla Convenzione tra datore di lavoro e istituzione formativa e dal Piano Formativo Individuale (PFI), che deve contenere:

  • i dati relativi all’azienda, all’apprendista e al tutor aziendale;
  • l’indicazione del titolo di studio o di alta formazione da acquisire;
  • le modalità di articolazione e di erogazione della formazione di competenza aziendale.

In azienda l’apprendista deve essere seguito da un tutor o referente aziendale, che ha la funzione di favorire il suo inserimento nel contesto produttivo e di supportare una graduale acquisizione delle competenze tecnico-professionali.

Le caratteristiche e gli obblighi del tutor o referente aziendale sono definiti dalla contrattazione collettiva.

L’organizzazione didattica dei percorsi di studio in apprendistato si articola in periodi di formazione interna (Azienda) ed esterna (Università). I percorsi sono concordati dall’istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.

Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani in possesso dei requisiti stabiliti per l'iscrizione ai diversi corso di studio del vigente ordinamento didattico.

Per ottenere informazioni dettagliate sull’apprendistato e per richiedere assistenza puoi rivolgerti a: UFFICIO PLACEMENT - I^ PIANO CAMPUS UNIVERSITARIO - Via Orabona, 4 - 70125 Bari oppure inviare una e-mail a ufficioplacement@poliba.it.

Normativa di riferimento

  • Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze che definisce gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell'articolo 46, comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 1 ottobre 2015
  • Legge 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" (Jobs act)
  • Legge 16 maggio 2014, n. 78 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”
  • Testo unico dell'Apprendistato - Decreto legislativo 14 settembre 2011 n.167
  • Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”

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